Art. 12 · Costituzione, composizione e compiti dell'Oiv
Capo III

Art. 12

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Costituzione, composizione e compiti dell'Oiv

In vigore dal 13 set 2019
1. L'Oiv svolge in piena autonomia le attività di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. L'Oiv è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 3. La nomina dell'Oiv è effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 4. Ai componenti dell'Oiv è corrisposto un trattamento economico accessorio determinato, con decreto del Ministro in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell'amministrazione e comunque nel limite delle risorse indicate dall', comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
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