Art. 4
4 / 7Il direttore dell'ufficio
In vigore dal 3 set 2019
1. Il direttore dell'ufficio:
a) cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi, coordinando e indirizzando l'attività del personale;
b) esercita i poteri di cui agli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedendo alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'ufficio nel rispetto degli indirizzi e dei criteri determinati dal Garante ai sensi dell', comma 2, lettera b);
c) esercita i compiti delegati dal Garante e, in particolare, è funzionario delegato alla gestione delle risorse di cui all', comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla complessiva attività dell'ufficio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-04-10;89#art-4