Art. 9 · Conclusione del dibattito pubblico

Art. 9

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Conclusione del dibattito pubblico

In vigore dal 24 ago 2018
1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all', comma 2, il coordinatore del dibattito pubblico presenta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, nonché alla Commissione di cui all', una relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura che contiene: a) la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito pubblico, comprensiva delle indicazioni circa il numero degli incontri e dei partecipanti, le modalità di gestione e l'andamento degli incontri, gli strumenti di comunicazione utilizzati, le statistiche di accesso e consultazione del sito internet del dibattito pubblico; b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito; c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di prendere posizione nel dossier conclusivo, di cui all', comma 1, lettera d). 2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, presenta il proprio dossier conclusivo, di cui all', comma 1, lettera d), anche ai fini di cui all'articolo 22, comma 4, del codice. Il dibattito pubblico si conclude con la presentazione del dossier conclusivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. 3. La relazione conclusiva del coordinatore del dibattito pubblico è allegata al dossier conclusivo dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore di cui costituisce parte integrante. 4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore tengono conto del dossier conclusivo nelle successive fasi e procedure di cui all'articolo 22, comma 4, del codice. 5. I risultati delle consultazioni svolte nell'ambito del dibattito pubblico sono pubblicati sul sito della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sul sito della Commissione di cui all', nonché sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento. 6. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i risultati di cui al comma 5 sono trasmessi dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore all'autorità competente per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale.
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