Art. 10 · Disposizioni transitorie e finali

Art. 10

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 24 ago 2018
1. Il presente decreto si applica alle opere di cui all'Allegato 1 per le quali il provvedimento, o la determina a contrarre, dell'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stato adottato successivamente alla data della sua entrata in vigore. Se il provvedimento, o la determina a contrarre, sono adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita l'indizione volontaria del dibattito pubblico, di cui all', comma 4. 2. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, il dibattito pubblico si svolge, in relazione alle opere per cui non sia stato predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilità ovvero al progetto preliminare. 3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Commissione di cui all', a seguito dell'attività di monitoraggio previste all', comma 6, lettere a) ed e), propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disposizioni integrative e correttive del presente decreto da adottarsi con le procedure previste dall'articolo 22, comma 2, del codice. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 maggio 2018 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1824
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