Art. 4
4 / 4Disposizioni transitorie
In vigore dal 13 lug 2018
1. Per le finalità di cui di cui all', sono da considerare utili anche:
a) i titoli post universitari riconosciuti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell', comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295;
b) i diplomi di specializzazione rilasciati dalle Scuole di specializzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 27 aprile 2018
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Fedeli
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018, n. 1173
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-04-27;80#art-4