Art. 9 · Adempimenti in materia di sicurezza e a fini statistici

Art. 9

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Adempimenti in materia di sicurezza e a fini statistici

In vigore dal 21 mar 2018
1. Il gestore unico del condhotel o suo incaricato provvede, ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e con le modalità indicate dal decreto ministeriale ivi previsto, all'identificazione degli ospiti delle unità abitative a destinazione residenziale e a comunicare alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone ivi alloggiate, nonché alle comunicazioni a fini statistici delle presenze turistiche, ai sensi dell' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Il gestore unico, anche nei casi previsti dall', comma 2, lettera d), è soggetto ai controlli sull'esercizio di strutture ricettive previsti dal regio decreto di cui al comma 1.
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