Art. 13 · Condizioni e modalità di funzionamento del fondo di garanzia

Art. 13

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Condizioni e modalità di funzionamento del fondo di garanzia

In vigore dal 18 ott 2017
Condizioni e modalità di funzionamento del fondo di garanzia 1. Il fondo di garanzia garantisce l'80 per cento del debito residuo, nei casi previsti dall'. 2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. 3. La concessione della garanzia è subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di accesso al fondo pari all'1,6 per cento dell'importo di ciascun finanziamento, comunicato tempestivamente al gestore. 4. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, il gestore effettua, a valere sulle risorse del fondo, un accantonamento a copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 3. Tale percentuale può essere incrementata dal gestore in base all'andamento delle escussioni del fondo, dandone informativa al Ministero dell'economia e delle finanze. Il gestore provvede, all'atto della ricezione della richiesta di intervento del fondo di cui all', ad accantonare un ammontare corrispondente all'importo del debito residuo garantito per il quale è stato richiesto l'intervento del fondo.
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