Art. 5 · Disposizioni transitorie e finali

Art. 5

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 18 ott 2017
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 luglio 2017 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 762
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