Art. 1
1 / 13Oggetto e finalità
In vigore dal 17 giu 2017
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l', comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all', commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 199;
Visto l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell', comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;
Visto l', comma 200, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede che ai requisiti ridotti di cui al comma 199 continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all' del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto l', comma 201, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che per i lavoratori di cui agli , comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del medesimo , le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all' del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato;
Visto l', comma 202, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 199 a 205, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203 del medesimo , avuto particolare riguardo: alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini; all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203, del medesimo , da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio; alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro; all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203; alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati;
Visto l', comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale sono indicati i limiti di spesa relativi al riconoscimento del beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202, del medesimo , ed è stabilito che, qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199 del citato , individuati con il presente decreto e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;
Visto l', comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199, del medesimo , non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento;
Visto l', comma 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del medesimo articolo, fermi restando i benefici previsti per talune tipologie di lavoratori dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l', commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con i quali sono stabilite le modalità di determinazione della pensione per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere, rispettivamente, un'anzianità contributiva inferiore o superiore a diciotto anni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che abbiano i requisiti di cui all', comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti al comma 203 del medesimo articolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-05-23;87#art-1