Art. 2 · Ufficio di segreteria

Art. 2

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Ufficio di segreteria

In vigore dal 1 ago 2017
1. L'ufficio di segreteria si compone di tre unità, una delle quali con funzioni di responsabile, che sono designate dal Capo Dipartimento, nell'ambito del personale in servizio presso il Dipartimento stesso e operano secondo imparzialità, in ottemperanza alle disposizioni vigenti. Il responsabile dell'ufficio di segreteria, con qualifica di funzionario, coordina le attività dell'ufficio di segreteria. 2. L'ufficio di segreteria svolge i seguenti compiti: a) cura il registro degli affari di mediazione, contenente l'elenco dei procedimenti di conciliazione; b) tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione, con annotato il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito; c) riceve la domanda di conciliazione e ne cura la comunicazione alla parte invitata; d) rilascia copia del verbale di accordo sottoscritto dalle parti, dandone comunicazione all'Autorità di regolazione dei trasporti; e) comunica per iscritto l'avvenuta chiusura del procedimento a seguito della redazione del verbale di esito negativo della conciliazione, dandone comunicazione all'Autorità di regolazione dei trasporti; f) cura la tenuta dell'archivio dei procedimenti; g) effettua il monitoraggio della casistica europea di settore.
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