Art. 1
1 / 8Organismo di conciliazione
In vigore dal 1 ago 2017
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente
l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 novembre 2005, di recepimento della direttiva 2004/52/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006;
Vista la decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici che, agli articoli 10 e 11, prevede che ciascuno Stato membro designi o istituisca un Organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio, di seguito S.E.T., che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori;
Visto l'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 ed in particolare i commi 1 e 3, che prevedono, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016 e del 9 giugno 2016;
Visto il parere reso dal Consiglio dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella riunione del 5 maggio 2016;
Adottano
il seguente regolamento
Organismo di conciliazione
1. L'Organismo di conciliazione, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolge le sue funzioni alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, di seguito Capo Dipartimento, che ne è il responsabile. Tale organismo si avvale dell'ufficio di segreteria di cui all', che non costituisce articolazione organizzativa di livello dirigenziale.
2. L'Organismo di conciliazione svolge le seguenti funzioni:
a) esamina se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali;
b) facilita la mediazione, in caso di controversia, tra gli esattori di pedaggi, con un settore sottoposto a pedaggio, e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori;
c) richiede le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del S.E.T. nel territorio italiano, nei casi oggetto di controversia;
d) collabora con gli organismi di conciliazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, scambiando informazioni sul lavoro svolto, nonché sui principi guida e sulle prassi seguite, fermo restando il principio di riservatezza a tutela dei diritti delle parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-05-22;109#art-1