Statuto›Capo III
Art. 7
7 / 23Attribuzioni del consiglio
In vigore dal 28 lug 2017
1. Il consiglio delibera:
a) entro il mese di novembre di ogni anno, le linee programmatiche di indirizzo generale da seguire per la valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare nell'anno successivo, definite in coerenza con gli indirizzi di gestione dei dirigenti responsabili degli uffici dirigenziali di livello generale, centrali e periferici, dell'amministrazione penitenziaria interessati all'attuazione dei programmi e dei progetti;
b) i criteri generali per la verifica dell'utilità e della congruità dei progetti e dei programmi da finanziare;
c) i criteri generali e le condizioni per la concessione delle diverse tipologie di finanziamento;
d) la concessione dei finanziamenti per i programmi ed i progetti di cui all';
e) il conferimento e la remunerazione, ove prevista dalla legge, degli incarichi di controllo sull'attuazione dei programmi e progetti di cui all', comma 7;
f) il contingente del personale della Cassa in misura adeguata rispetto alle finalità e all'attività dell'ente;
g) la nomina del segretario generale e del segretario di cui all', comma 1;
h) il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nonché le variazioni di bilancio in corso di esercizio e l'assestamento, formulati secondo i principi generali contenuti nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successivi decreti attuativi, da sottoporre all'approvazione del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
i) la relazione conclusiva annuale, nella quale si dà atto dell'attività svolta dalla Cassa e degli specifici profili di ordine economico-finanziario della gestione, degli obiettivi da conseguire con la concessione dei finanziamenti, nonché degli esiti finali dei medesimi, anche tenuto conto della loro utilità secondo le finalità della Cassa;
l) l'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
m) l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili nonché l'acquisto di beni mobili utili al funzionamento della Cassa;
n) la stipulazione di mutui passivi, se funzionale al perseguimento delle finalità di cui all' e da garantire con le disponibilità finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti, in applicazione delle disposizioni di legge, con la medesima Cassa depositi e prestiti ovvero con istituti di credito, di comprovata solidità economica, che offrano migliori condizioni contrattuali;
o) l'impiego delle disponibilità finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti, mediante deposito in conto corrente ovvero mediante l'acquisto dei titoli di cui all', comma 1, lettera d), nei limiti di cui all', comma 5, secondo periodo;
p) i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in corso di esercizio, per fronteggiare spese nuove o impreviste;
q) la ratifica dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;
r) le proposte di modifica del presente Statuto;
s) l'approvazione del modello per la presentazione delle domande di finanziamento;
t) l'adozione dei regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità a norma dell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-10;102#art-s-7