Statuto›Capo III
Art. 6
6 / 23Composizione del consiglio
In vigore dal 28 lug 2017
1. Il consiglio, costituito con decreto del Ministro, è composto:
a) dal presidente;
b) dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
c) dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
d) da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
e) da un componente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il presidente e i consiglieri di amministrazione di cui al comma 1, lettere d) ed e), durano in carica quattro anni e la loro nomina può essere rinnovata per una sola volta. In caso di decesso, di revoca o di decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al primo periodo, gli stessi sono tempestivamente sostituiti a norma del comma 1 e la durata del loro mandato corrisponde a quella dei componenti sostituiti.
3. Il presidente e i consiglieri di amministrazione devono rilasciare, prima di assumere l'incarico, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Agli stessi si applicano le previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-10;102#art-s-6