Art. 21 · Conto depositi e conto patrimoniale
StatutoTitolo IV

Art. 21

21 / 23

Conto depositi e conto patrimoniale

In vigore dal 28 lug 2017
1. La dotazione finanziaria della Cassa è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale. 2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale. 3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria. 4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. 5. Il consiglio può deliberare l'investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, a norma dell', comma 1, lettera o). In caso di acquisti di titoli privati, questi devono essere emessi esclusivamente da società di provata solidità e idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti. 6. I1 servizio di Cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al comma 5 sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-10;102#art-s-21