Art. 20 · Entrate
StatutoTitolo IV

Art. 20

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Entrate

In vigore dal 28 lug 2017
1. Le entrate della Cassa si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale. 2. Le entrate correnti sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dagli interessi sui depositi e su titoli; c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa; d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell'autorità giudiziaria; e) dai proventi delle manifatture carcerarie assegnati in base alla normativa vigente; f) dalla vendita di beni mobili fuori uso di proprietà della Cassa; g) da entrate eventuali e diverse. 3. Le entrate in conto capitale sono costituite da: a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi; b) rimborsi di titoli di proprietà; c) finanziamenti.
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