Art. 16 · Presentazione della domanda
StatutoTitolo III

Art. 16

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Presentazione della domanda

In vigore dal 28 lug 2017
1. Le domande di finanziamento sono presentate utilizzando il modello approvato dal consiglio e pubblicato sul sito internet del Ministero, sottoscritto dal titolare dell'organo ovvero dal rappresentante legale dell'ente pubblico o privato che le presenta. Le domande e i relativi allegati sono trasmessi alla Cassa, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, la trasmissione delle domande alla Cassa avviene esclusivamente con modalità telematiche. 2. Nel modello per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi e dei progetti deve essere prevista, oltre l'indicazione dei dati identificativi del soggetto richiedente, anche la predisposizione di una relazione illustrativa nella quale è specificamente descritto il contenuto del progetto o del programma proposto, le finalità che si intendono perseguire e la loro coerenza con gli scopi della Cassa, le modalità, i tempi, il luogo ed i mezzi necessari per la sua attuazione, oltre che la specifica descrizione analitica delle spese che si intendono eseguire. Deve, altresì, essere data specifica indicazione: del legale rappresentante dell'ente proponente, della persona indicata quale responsabile dell'attuazione del progetto o del programma, dei dati anagrafici, della residenza e del codice fiscale; dei dati contabili necessari per le modalità di finanziamento deliberato. 3. Le direzioni generali ed i provveditorati regionali presentano direttamente alla Cassa le domande di cui al comma 1. 4. Gli istituti penitenziari presentano le domande di cui al comma 1, attraverso il competente provveditorato regionale che le inoltra alla direzione generale dei detenuti e del trattamento. 5. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna presentano le domande, di cui al comma 1, attraverso la direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova. 6. I provveditorati regionali e le direzioni generali, nel trasmettere le domande di cui ai commi 4 e 5, esprimono un parere sulle finalità del programma e sulla sua inerenza agli scopi della Cassa, nonché sull'utilità e sulla congruità delle somme richieste.
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