Statuto›Titolo I
Art. 1
1 / 23Definizioni
In vigore dal 28 lug 2017
1. Ai fini del presente statuto si intendono, se non diversamente detto, per:
a) «Cassa»: la Cassa delle ammende istituita a norma dell' della legge 9 maggio 1932, n. 547;
b) «presidente»: il presidente della Cassa;
c) «consiglio»: il consiglio d'amministrazione della Cassa;
d) «collegio»: il collegio dei revisori dei conti della Cassa;
e) «segretario generale»: il dirigente preposto all'amministrazione della Cassa delle ammende;
f) «Ministro»: il Ministro della giustizia;
g) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
h) «regolamento di riorganizzazione»: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;
i) «sanzioni di comunità»: le sanzioni sostitutive della pena e le misure alternative alla detenzione disposte in fase di esecuzione;
l) «giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento consensuale, svolto anche mediante l'attività di mediatori, finalizzato alla conciliazione della vittima con l'autore del reato e che preveda da parte del reo lo svolgimento di attività consistenti in prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato ovvero alla riparazione o risarcimento del danno ovvero lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità o l'affidamento al servizio sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-04-10;102#art-s-1