Art. 6
6 / 11Scioglimento dell'unione civile per accordo delle parti
In vigore dal 29 lug 2016
1. L'accordo delle parti concluso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ai fini dello scioglimento dell'unione civile è ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione. L'accordo è iscritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed è annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici.
2. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita, conclusa ai sensi dell' del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, deve essere trascritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici.
3. Qualora lo scioglimento abbia ad oggetto l'unione civile costituita con le modalità di cui al precedente , lo scioglimento è annotato anche nell'atto di matrimonio delle parti.
4. Ai fini dello scioglimento di cui all', comma 24, della legge, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2016-07-23;144#art-6