Art. 1 · Richiesta di costituzione dell'unione civile

Art. 1

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Richiesta di costituzione dell'unione civile

In vigore dal 29 lug 2016
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»; Visto in particolare l', comma 34, della legge n. 76 del 2016 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui allo stesso , comma 28, lettera a); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell', comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 ed, in particolare, gli ; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2016; Su proposta del Ministro dell'interno; Adotta il seguente regolamento: Richiesta di costituzione dell'unione civile 1. Al fine di costituire un'unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di seguito denominata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta. 2. Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; b) l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all', comma 4, della legge. 3. L'ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di cui al comma 1, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sè in una data, indicata dalle parti, immediatamente successiva al termine di cui all', comma 1, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione. 4. Se una delle parti, per infermità o altro comprovato impedimento, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta di cui al presente articolo, ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2016-07-23;144#art-1