Art. 2 · Disposizioni applicabili

Art. 2

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Disposizioni applicabili

In vigore dal 1 set 2016
1. Al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Agenzia delle entrate si applicano le disposizioni vigenti contenute nel titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009, con le seguenti modalità: a) articolo 7, ad esclusione del comma 2, lettera b) e nel primo periodo del comma 3, delle parole «secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo»; b) articolo 10, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall' del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 10; c) articolo 12, comma 1, con esclusione della lettera a); d) articolo 13, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dagli del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 13; e) articolo 14 nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dagli del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nei presenti articoli si applica l'articolo 14. 2. Al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Agenzia delle entrate si applicano le disposizioni vigenti contenute nel titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009, con le seguenti modalità: a) articolo 18, comma 1, con esclusione delle parole «i dipendenti che conseguono»; comma 2, con i limiti e le modalità stabiliti dall' del presente decreto; b) articolo 19, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall' del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 19; c) articolo 21, secondo i criteri individuati nei Sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del precedente comma 1, lettera a); d) articolo 22, secondo i criteri individuati nei Sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del precedente comma 1, lettera a); e) articolo 23, con esclusione, al comma 3, delle parole «ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a)»; f) articolo 24, con esclusione, al comma 3, delle parole «di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a)». 3. Restano fermi i compiti di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che spettano all'Organismo indipendente di valutazione della performance, costituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.
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