Art. 3
3 / 6Trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato
In vigore dal 3 gen 2016
Trattamento economico dei ricercatori
a tempo indeterminato
1. Ai ricercatori a tempo indeterminato si applica il trattamento economico annuo lordo dei ricercatori universitari a tempo pieno, come fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.
2. Il trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato, come definito dal presente articolo, è correlato all'espletamento degli obblighi istituzionali e delle attività didattiche e scientifiche, previste per i ricercatori universitari a tempo pieno dall' della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai suddetti ricercatori si applica la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni prevista per i professori e ricercatori universitari a tempo pieno dallo stesso . Il Presidente, sentito il Comitato di gestione, determina le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche da parte dei predetti ricercatori. Il compenso per le ulteriori attività è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in applicazione dei criteri di cui al decreto previsto dall', comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e, fino all'adozione del suddetto decreto, in misura pari al settantacinque per cento dell'importo individuato ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-11-25;202#art-3