Art. 6 · Altre strutture

Art. 6

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Altre strutture

In vigore dal 9 dic 2015
1. Nell'ambito delle Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, il responsabile del procedimento è il responsabile posto a capo delle Strutture medesime, ovvero persona da lui delegata con atto scritto. 2. Per le Strutture di missione, il titolare del potere sostitutivo previsto dall', comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è il responsabile della Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri presso cui la Struttura di missione sia istituita o operi, ovvero, in mancanza di una Struttura generale di riferimento, il Segretario generale o suo delegato. 3. Per le Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, il titolare del potere sostitutivo previsto dall', comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è il Segretario generale o suo delegato. 4. Il nominativo del responsabile del procedimento e del titolare del potere sostitutivo di cui ai commi precedenti, nonché le modalità per attivare il potere sostitutivo, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alle rispettive caselle di posta elettronica istituzionale sono pubblicati, in relazione agli , comma 9-bis, e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo, a cura delle singole Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo che assicurano, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza. 5. L'articolazione delle Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo è pubblicata sul sito internet istituzionale del Governo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura di ogni singola Struttura che assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza. 6. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui ai commi 4 e 5, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 8 giugno 2015 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1742
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