Art. 5
5 / 6Titolare del potere sostitutivo
In vigore dal 9 dic 2015
1. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo, il titolare del potere sostitutivo previsto dall', comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è il dirigente generale da cui dipende l'unità organizzativa di livello dirigenziale non generale responsabile del procedimento.
2. Nel caso in cui, per esigenze organizzative, il procedimento sia posto in carico al responsabile dell'Ufficio o al responsabile apicale della Struttura generale, il potere sostitutivo di cui al comma precedente è esercitato, rispettivamente, nel primo caso, dal responsabile apicale della Struttura generale, nel secondo caso, dal Segretario generale o suo delegato.
3. Il nominativo del titolare del potere sostitutivo di cui ai commi precedenti, nonché le modalità per attivare tale potere, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale, sono pubblicati, in relazione all', comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo a cura di ogni singola Struttura generale nel cui ambito rientrano le competenze della unità organizzativa responsabile del procedimento, che assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.
4. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-06-08;184#art-5