Art. 12
12 / 15Crediti dell'INPS derivanti dall'intervento del Fondo di garanzia
In vigore dal 3 apr 2015
Crediti dell'INPS derivanti dall'intervento
del Fondo di garanzia
1. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del Fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell'intermediario aderente nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge.
Le somme recuperate dall'INPS in ragione della surroga confluiscono nel Fondo.
2. Sulle somme pagate all'intermediario aderente ai sensi dell' il datore di lavoro inadempiente è tenuto a corrispondere le sanzioni civili nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di scadenza della restituzione, ancorchè in misura parziale, del finanziamento assistito da garanzia fino alla data di pagamento.
3. Il datore di lavoro può accedere al pagamento delle somme di cui al comma 2 anche attraverso le modalità di regolarizzazione in forma rateale sulla base delle condizioni e modalità previsti per i crediti di natura contributiva.
4. La sussistenza dei debiti di cui al comma 2 non rileva ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-02-20;29#art-12