Art. 1 · Definizioni

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 3 apr 2015
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 2120 del Codice civile, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa; Visto l', commi quindicesimo e sedicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha previsto le modalità di finanziamento del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto di cui all' della medesima legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto l', commi 755, 756 e 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile e disciplinato le modalità di finanziamento e funzionamento del predetto fondo; Visto l', commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare il comma 33 il quale prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi da 26 a 34, , della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2007, con il quale sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all', commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile (Fondo tesoreria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007; Sentito l'INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure previste dalle citate disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 febbraio 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per: a) «Finanziamento assistito da garanzia» o «Finanziamento»: il finanziamento, di cui all', comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia, di cui possono fruire i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti, ai sensi dell', comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione; b) «Fondo di garanzia» o «Fondo»: il fondo di cui all', comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i cui interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza; c) «Fondo di tesoreria INPS»: il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell', comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; d) «lavoratore dipendente beneficiario»: il lavoratore dipendente del settore privato che ha un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro che può scegliere di richiedere la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione nei limiti e alle condizioni del presente decreto; e) «Intermediario aderente»: la banca o l'intermediario finanziario che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana ai sensi dell', comma 31, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; f) «Legge di stabilità 2015»: la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015); g) «Accordo quadro»: accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana ai sensi dell', comma 31, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, contenente anche le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi; h) «Istanza di accesso»: domanda del lavoratore dipendente, da redigere secondo il modello di cui all'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, con cui si chiede di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del Codice civile al netto del contributo di cui all', ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione; i) «Qu.I.R.»: quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda di cui all'articolo 2120 del Codice civile al netto del contributo di cui all', ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, erogato tramite liquidazione diretta mensile.
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