Capo II
Art. 3
3 / 31Finalità dei trattamenti
In vigore dal 22 gen 2015
1. I dati contenuti nella Banca dati nazionale sono trattati ai fini del rilascio della documentazione antimafia.
2. I dati di cui al comma 1 possono essere trattati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche per finalità di applicazione della normativa antimafia ovvero per scopi statistici, da:
a) la DIA, nonché la Direzione centrale della polizia criminale e la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
b) le Prefetture;
c) gli uffici e i comandi delle Forze di polizia;
d) la struttura tecnica del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. La DNA tratta i dati contenuti nella Banca dati nazionale per le finalità di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
4. Al fine di verificare la correttezza dei trattamenti effettuati, la Banca dati nazionale conserva la registrazione delle interrogazioni eseguite, garantendo l'identificazione dell'operatore che le ha compiute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-3