Art. 28 · Aggiornamento della Banca dati nazionale a seguito di richiesta dell'impresa
Capo V

Art. 28

28 / 31

Aggiornamento della Banca dati nazionale a seguito di richiesta dell'impresa

In vigore dal 22 gen 2015
Aggiornamento della Banca dati nazionale a seguito di richiesta dell'impresa 1. L'impresa alla quale si riferiscono i dati può chiedere alla Sezione centrale la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione con modalità sicure. 2. Ai soli fini dell'esame delle richieste di aggiornamento, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza costituire nuove posizioni dirigenziali, è istituita presso la Sezione centrale un'apposita commissione, nominata dal Ministro dell'interno e composta da due dirigenti della carriera prefettizia di cui almeno uno della qualifica di Viceprefetto, designati dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile, e da un dirigente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza designato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; possono essere designati anche componenti supplenti. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la commissione si avvale delle risorse umane e strumentali della Sezione centrale che assicura anche le attività di segreteria. L'incarico di presidente e componente della commissione non costituisce autonoma posizione dirigenziale. Ai componenti della commissione non spettano compensi nè rimborsi spese a qualunque titolo dovuti. 3. Esperiti i necessari accertamenti, la commissione comunica al richiedente, non oltre sessanta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. La commissione può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione motivata al Garante per la protezione dei dati personali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-28