Art. 2 · Definizioni
Capo I

Art. 2

2 / 31

Definizioni

In vigore dal 22 gen 2015
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) "Banca dati nazionale", la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; b) "Camera di commercio", la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) "CED", il Centro elaborazione dati di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121; d) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) "DIA", la Direzione Investigativa antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 108 del Codice antimafia; f) "DNA", la Direzione Nazionale Antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 103 del Codice antimafia; g) "Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile", il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile, per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno; h) "Prefettura-UTG", la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo; i) "Prefettura-UTG competente", la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente territorialmente per il luogo di residenza o di sede legale della persona fisica, dell'impresa, dell'associazione o di altro soggetto giuridico nei cui confronti viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia; l) "Prefettura-UTG designata", la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo che, in base a disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse è designata al rilascio della documentazione antimafia, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2, del Codice antimafia; m) "DIS", il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; n) "AISE", l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna; o) "AISI", l'Agenzia informazioni e sicurezza interna. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende, inoltre, per: a) "accesso", l'operazione di trattamento elettronico che consente di acquisire conoscenza dei dati conservati nella Banca dati nazionale o in altre banche dati e di estrarne copia su qualunque tipo di supporto; b) "consultazione", l'operazione di trattamento elettronico che consente ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia, attraverso il collegamento alla Banca dati nazionale, di richiedere e, se del caso, ottenere il rilascio immediato ed automatico della documentazione antimafia, senza avere visibilità del dettaglio dei dati in essa contenuti; c) "immissione", l'operazione di trattamento elettronico che consente l'inserimento di dati nella Banca dati nazionale, per le finalità per cui essa è istituita, nel rispetto dei principi di esattezza, pertinenza, completezza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) "aggiornamento", l'operazione di trattamento elettronico che consente di modificare o di cancellare, con modalità sicure, i dati già contenuti nella Banca dati nazionale, nel rispetto dei principi di esattezza, pertinenza, completezza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; e) "interrogazione", l'operazione di collegamento telematico con la Banca dati nazionale al fine di effettuare l'accesso, la consultazione, l'immissione e l'aggiornamento, o l'accesso ai dati conservati nella medesima Banca dati; f) "impresa", la persona fisica in quanto eserciti attività di impresa, l'impresa individuale o organizzata in forma societaria, l'associazione o altro soggetto giuridico nei cui confronti è stata richiesta o rilasciata la documentazione antimafia; g) "operatore", la persona fisica alle dipendenze di uno dei soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia, ovvero appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, alle Forze di polizia, alla DNA ed alla DIA nei cui confronti sono state rilasciate le credenziali di autenticazione che consentono l'accesso o la consultazione della Banca dati nazionale. 3. Ai fini del presente regolamento si intendono, altresì, per: a) "autenticazione", l'insieme degli strumenti elettronici delle procedure per la verifica dell'identità dell'operatore; b) "autenticazione forte", metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale; c) "casella di posta elettronica corporate", casella di posta elettronica istituzionale rilasciata all'operatore dall'amministrazione o ente di appartenenza; d) "censita", l'impresa nei cui confronti risulta, agli archivi informativi della Banca dati nazionale, essere stata già rilasciata la documentazione antimafia, liberatoria o interdittiva, ancorchè non più in corso di validità; e) "client", postazione di lavoro informatica che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente servente; f) "credenziali di autenticazione", i dati e i dispositivi in possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso univocamente correlati, necessari per l'autenticazione; g) "identità federata", meccanismo per lo scambio di dati di autenticazione e autorizzazione tra domini di sicurezza distinti, in modo che gli operatori possano eseguire l'autenticazione sui propri sistemi ottenendo così l'accesso alle applicazioni e servizi che appartengono ad un'altra organizzazione; h) "login", la procedura di autenticazione per l'effettuazione di operazioni di trattamento all'interno della Banca dati nazionale; i) "OTP", la one time password, cioè password valida solo per una singola sessione di trattamento dei dati della Banca dati nazionale utilizzata dagli operatori cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione; l) "password", sequenza di caratteri alfanumerici utilizzata per accedere in modo esclusivo a una risorsa informatica; m) "pin", Personal Identification Number, codice numerico che consente l'uso di dispositivi elettronici solo a chi ne è a conoscenza; n) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni univocamente associate ad un operatore che consente di individuare a quali dati della Banca dati nazionale l'operatore può accedere, nonché i trattamenti a questo consentiti; o) "SDI", il "Sistema di Indagine" informativo gestito dal CED; p) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano il trattamento dei dati della Banca dati nazionale in funzione del profilo di autorizzazione riconosciuto all'operatore a seconda della categoria di soggetti cui esso appartiene o da cui dipende; q) "URL", l'Uniform Resource Locator, sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo della rete internet della Banca dati nazionale; r) "username", nome con il quale l'utente viene riconosciuto da un computer o da un programma informatico; s) "VPN", Virtual Private Network, rete di telecomunicazione privata virtuale utilizzata dai soggetti legittimati per collegarsi alla Banca dati nazionale; t) "web service", sistema software basato su tecnologie e protocolli internet che permette l'integrazione e l'interoperabilità tra diversi sistemi e applicazioni appartenenti alla stessa rete.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-2