Art. 19 · Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di accesso o di immissione e aggiornamento dei dati
Sez. II

Art. 19

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Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di accesso o di immissione e aggiornamento dei dati

In vigore dal 22 gen 2015
1. Ai fini dell'assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di accesso o di immissione e aggiornamento dei dati, il prefetto, o su sua delega il viceprefetto vicario e il Procuratore nazionale antimafia, comunicano, per via telematica, alla sezione centrale gli elenchi dei propri dipendenti autorizzati a collegarsi alla Banca dati nazionale per effettuare le predette operazioni di trattamento. Per ciascun operatore devono essere riportati i seguenti dati: a) nome e cognome; b) data e luogo di nascita; c) luogo di residenza; d) codice fiscale; e) qualifica o grado; f) numero dell'utenza di telefonia mobile; g) casella di posta elettronica corporate. 2. La sezione centrale genera, attraverso la procedura informatica descritta nell'Allegato 2, le credenziali di autenticazione e le assegna individualmente a ciascuno degli operatori indicati negli elenchi di cui al comma 1, nonché il supporto informatico contenente il software che deve essere utilizzato in occasione del collegamento con la Banca dati nazionale. 3. La sezione centrale può delegare alla sezione provinciale competente lo svolgimento delle operazioni di generazione, assegnazione e comunicazione delle credenziali, previo svolgimento della procedura informatica di cui all'Allegato 2.
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