Capo I
Art. 4
4 / 11Svolgimento del periodo del distacco presso l'Unione europea
In vigore dal 30 dic 2014
Svolgimento del periodo del distacco
presso l'Unione europea
1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, informa i funzionari da distaccare e le amministrazioni di appartenenza sulle priorità del sistema Paese nel settore in cui essi opereranno. Al termine del periodo di distacco gli END e le amministrazioni di appartenenza riferiscono alla Presidenza e al Ministero sugli esiti del servizio prestato e sul raggiungimento delle priorità del sistema Paese nel settore in cui hanno operato.
2. Gli END mantengono i contatti con l'amministrazione di appartenenza, secondo modalità indicate da quest'ultima all'inizio del distacco stesso, nel rispetto della normativa europea. Con periodicità almeno annuale, gli END trasmettono all'amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi partecipano agli incontri promossi dalle amministrazioni di appartenenza in ambiti attinenti al servizio prestato come END.
3. Ai fini della valutazione della performance individuale le amministrazioni di appartenenza tengono conto delle relazioni annuali degli interessati e di altri elementi di giudizio comunque disponibili, anche acquisiti presso l'Unione europea. Le amministrazioni, di regola prima dell'inizio del periodo di distacco dei propri dipendenti come END, concordano con i competenti uffici dell'Unione europea le modalità di acquisizione, su base almeno annuale, dei predetti elementi di giudizio.
4. La durata massima del periodo di distacco è stabilita dalla normativa delle istituzioni dell'Unione europea.
5. Resta ferma la disciplina sul trattamento economico di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;184#art-4