Art. 1 · Definizioni

Art. 1

1 / 11

Definizioni

In vigore dal 30 dic 2014
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l', comma 2, e l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'articolo 21; Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1114; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'articolo 12; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 32; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Vista la decisione della Commissione europea C6866 del 12 novembre 2008; Vista la decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza n. 2012/C12/04 del 23 marzo 2011; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 agosto 2014; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) «esperti nazionali distaccati», di seguito «END»: i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) «altri distacchi»: le fattispecie di distacco presso le organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) «amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; e) «rappresentanza diplomatica»: la rappresentanza diplomatica italiana competente per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco; f) «ufficio consolare»: l'ufficio consolare italiano competente per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco; g) «Presidenza»: il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri nei Capi I e III, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Capo II; h) «Unione europea»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, inclusi il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna e le agenzie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;184#art-1