Capo I
Art. 9
9 / 33Commissioni consultive
In vigore dal 14 ott 2012
1. Il Garante può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'analisi di questioni specifiche di particolare interesse.
2. Le commissioni sono nominate dal Garante e composte da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, delle associazioni preposte alla tutela dei diritti delle persone di minore età e dei loro familiari, delle forze sociali, delle associazioni di volontariato, delle professioni, nonché da esperti qualificati nelle materie oggetto di consultazione. Il Garante definisce le modalità di funzionamento e le relative procedure.
3. Ai lavori delle commissioni possono partecipare rappresentanze di bambini e adolescenti, individuate dal Garante ovvero indicate dai soggetti di cui al comma 2.
4. Le commissioni possono formulare proposte sui temi da inserire nell'ordine del giorno e fornire contributi in merito alle attività di competenza del Garante.
5. Il Garante, sulla base degli obiettivi concreti da raggiungere caso per caso, individua le istituzioni, le associazioni ovvero le categorie professionali da convocare alle riunioni delle commissioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-9