Art. 8 · Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni
Capo I

Art. 8

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Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni

In vigore dal 14 ott 2012
Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni 1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede del Garante. 2. Le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta sono individuate dal Garante tra le associazioni ed organizzazioni che dimostrino di svolgere continuativamente la loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Garante definisce le modalità di funzionamento e le relative procedure. 3. Particolare attenzione è accordata alle associazioni ed organizzazioni che, nello svolgimento delle loro attività, promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti. 4. Nel corso dell'anno, le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta possono richiederne la convocazione in via straordinaria. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta da almeno la metà dei partecipanti.
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