Capo II
Art. 27
27 / 33Scritture contabili
In vigore dal 14 ott 2012
1. Le scritture finanziarie rilevano la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previsioni, nonché delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali rilevano il valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso della gestione, nonché la consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio.
3. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono approvati con delibera del Garante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-27