Capo II
Art. 24
24 / 33Pagamento in generale
In vigore dal 14 ott 2012
1. Il servizio di cassa è affidato ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, in base a specifica convenzione stipulata secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa sono coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
2. Nei casi previsti agli i pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito.
3. Il pagamento avviene nei tempi stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Le modalità temporali possono essere stabilite anche dal contratto, qualora ne risultino per l'Ufficio condizioni più favorevoli, che devono evidenziarsi espressamente dal contratto.
4. Nel caso di contratti per adesione, il pagamento può essere effettuato prima dell'inizio della prestazione, qualora sia necessario per il suo perfezionamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-24