Capo II
Art. 22
22 / 33Liquidazione
In vigore dal 6 mag 2023
1. Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali provvede alla liquidazione sulla base di fatture e documenti presentati in originale, atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e dopo aver applicato le penali previste in caso di ritardata od inesatta prestazione.
2. Il decreto di liquidazione contiene:
a) il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dall', comma 5;
b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione delle modalità di pagamento;
c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere sullo stesso impegno.
3. Il dispositivo di liquidazione, con i documenti giustificativi della spesa, nonché la documentazione attestante il positivo esito delle verifiche delle prestazioni, deve essere conservato in allegato al mandato di pagamento estinto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-22