Art. 18 · Approvazione del conto finanziario
Capo II

Art. 18

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Approvazione del conto finanziario

In vigore dal 14 ott 2012
1. Il conto finanziario, predisposto dal coordinatore dell'Ufficio, è approvato dal Garante entro il 30 aprile e comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per competenza e per residui. 2. Il conto finanziario è accompagnato da una relazione del Garante nella quale sono illustrati i risultati complessivi della gestione, in correlazione con la programmazione finanziaria. 3. Il Garante, entro dieci giorni dall'approvazione, trasmette ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione. 4. Il conto finanziario e la relazione sono trasmessi, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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