Capo II
Art. 14
14 / 33Bilancio pluriennale
In vigore dal 14 ott 2012
1. Il bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale, elaborato solo in termini di competenza, è riferito ad un triennio e viene aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari le linee strategiche, gli obiettivi e i programmi delle attività individuati dal Garante nel documento programmatico di cui all', comma 1, lettera b).
2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-14