Art. 8 · Oneri finanziari

Art. 8

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Oneri finanziari

In vigore dal 7 apr 2012
1) Gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo, posti a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo, sono corrisposti nella misura e con le modalità indicate dal Collegio nazionale dei maestri di sci. 2) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e sue successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 novembre 2011 Il Sottosegretario di Stato con delega allo Sport Crimi Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 113
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-11-08;237#art-8