Art. 3
3 / 3Disposizioni finali
In vigore dal 30 ago 2011
1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 giugno 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 311
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-06-30;147#art-3