Art. 4 · Disposizioni finali

Art. 4

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Disposizioni finali

In vigore dal 16 lug 2011
1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 maggio 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 267
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-05-05;109#art-4