Art. 2
2 / 2Disposizioni applicabili
In vigore dal 25 mag 2011
1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei termini indicati, le seguenti disposizioni del Titolo IV, Capi II e III, del decreto legislativo n. 150 del 2009:
a) articolo 37;
b) articolo 38;
c) articolo 39; la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione nei limiti, con le modalità e con le decorrenze stabiliti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) articolo 40, con esclusione del riferimento all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e ferma, comunque, l'applicazione della disciplina di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e l'applicazione delle altre norme relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente ai casi dalle stesse regolati;
e) articolo 41, ferma restando, con riferimento all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999; la disciplina di cui all'articolo 21, comma 1-bis, trova applicazione nei limiti, con le modalità e con le decorrenze stabiliti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009;
f) articolo 42;
g) articolo 43;
h) articolo 44;
i) articolo 45, con esclusione del riferimento all'articolo 24, commi 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; la disciplina di cui al comma 1-bis trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo contrattuale successivo all'entrata in vigore del presente decreto;
l) articolo 46;
m) articolo 48;
n) articolo 49, ferma restando l'applicazione della speciale procedura prevista dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
o) articolo 52.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 febbraio 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 33
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-02-09;66#art-2