Art. 7 · Disposizioni transitorie

Art. 7

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 mag 2011
1. In sede di prima applicazione, i componenti dell'organo collegiale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino al 14 gennaio 2012. 2. L' del presente decreto entra in vigore dalla data di insediamento dell'organo collegiale costituito ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, come sostituito dall' del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 26 gennaio 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 187
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-01-26;51#art-7