Art. 5
5 / 7Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329
In vigore dal 11 mag 2011
1. I commi 1 e 2 dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'Agenzia è convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno due componenti. Il presidente ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente può richiedere al presidente la convocazione dell'Agenzia indicandone le ragioni. Almeno due componenti possono chiedere l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformità, li inserisce nella prima seduta utile.
2. Per la validità delle deliberazioni dell'Agenzia è necessaria la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a due. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti: in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-01-26;51#art-5