Art. 2
2 / 7Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329
In vigore dal 11 mag 2011
1. La lettera f) dell', comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:
«f) cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia mediante raccordi operativi con il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate, il DigitPA, l'Istat e le istituzioni titolari della gestione dei registri afferenti organizzazioni, terzo settore ed enti;».
2. La lettera i) dell', comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:
«i) vigila sull'attività di sostegno a distanza, di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento;».
3. La lettera k) dell', comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:
«k) nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 148, comma 8, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 4, settimo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;».
4. La lettera l) dell', comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:
«l) collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'uniforme applicazione delle norme tributarie, inviando agli stessi e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;».
5. Dopo la lettera m) dell', comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) nei casi di cessazione dell'impresa sociale, si esprime, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e dal decreto attuativo del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008;»;
«m-ter) coadiuva e supporta, mediante protocolli d'intesa o accordi di programma, i soggetti istituzionali competenti, quali regioni, enti locali, Camere di commercio, uffici territoriali e altre amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare i criteri di formazione e le modalità di gestione dei registri di settore;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-01-26;51#art-2