Art. 8 · Criteri per la valutazione dei progetti
Capo II

Art. 8

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Criteri per la valutazione dei progetti

In vigore dal 18 mag 2011
1. Fermo restando quanto previsto all', per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 dell' della legge, la commissione tecnica di cui all' utilizza i seguenti criteri: a) innovatività dell'azione, intesa come introduzione, non sperimentata in precedenza, di pratiche o servizi migliorativi rispetto a quelli già in vigore in base alla legislazione, al contratto collettivo e alle prassi applicate all'interno del luogo di lavoro; b) concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei destinatari degli interventi; c) efficacia dell'azione, intesa come idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, valutata anche alla luce degli strumenti di monitoraggio predisposti e del grado di coinvolgimento dei soggetti interessati; d) economicità dell'azione, intesa come corretta articolazione e congruità dei costi illustrati nel piano finanziario; e) sostenibilità dell'azione, intesa come capacità di mantenere i benefici nel tempo, anche in virtù dei contenuti dell'accordo contrattuale e della presenza di reti in grado di sostenere l'intervento ovvero della coerenza del progetto con le politiche di conciliazione tra vita professionale e vita familiare attivate a livello territoriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-23;277#art-8