Art. 4 · Soggetti finanziabili
Capo II

Art. 4

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Soggetti finanziabili

In vigore dal 18 mag 2011
1. Possono presentare progetti di cui al presente capo, sulla base di specifico accordo contrattuale, stipulato con le modalità di cui all': a) i datori di lavoro privati che esercitano attività di impresa, anche in forma collettiva (società), nonché i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, anche ove prevedano la partecipazione di enti locali cofinanziatori; b) altri datori di lavoro privati non esercenti attività di impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri; c) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, a concorrenza della somma eventualmente residua, una volta soddisfatte, per ciascuna scadenza, le richieste di contributi presentate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) e dichiarate "ammissibili a finanziamento" ai sensi dell', comma 3. 2. Gli enti pubblici diversi da quelli elencati al comma 1, lett. c) non rientrano, comunque, tra i soggetti finanziabili, anche nel caso in cui prendano parte a progetti promossi nell'ambito di una rete o di un consorzio, ai sensi del comma 1, lett. a). 3. Parimenti, non sono finanziabili i soggetti che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo o per i quali siano in corso procedimenti diretti all'apertura di una delle predette procedure. 4. I soggetti che hanno già usufruito di contributi ai sensi dell' della legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni: a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonché sia rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo; b) che il nuovo progetto presentato contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente, sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero, nell'ambito della medesima tipologia progettuale, ad una differente azione positiva di flessibilità, ovvero a diversi destinatari. 5. In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione di azioni di conciliazione tra vita professionale e vita familiare per i dipendenti delle aziende consorziate o partecipanti, le singole aziende coinvolte possono presentare anche individualmente altri progetti a valere sull' della legge, solo quando il progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia diverso dal precedente, nei termini di cui al comma 4.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-23;277#art-4