Art. 2 · Ripartizione delle risorse tra tipologie progettuali
Capo I

Art. 2

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Ripartizione delle risorse tra tipologie progettuali

In vigore dal 18 mag 2011
1. Le risorse disponibili sono destinate: 1) per il 90% al finanziamento delle tipologie di progetto previste all', comma 1, della legge; 2) per il 10% al finanziamento dei progetti di cui all', comma 3, della legge. 2. Le quote percentuali da destinare alle diverse tipologie di azione previste dalle lettere a), b) e c) dell', comma 1, della legge sono stabilite con il decreto di cui al medesimo , comma 1, primo alinea, sulla base dei seguenti criteri: a) numero medio delle richieste di finanziamento ricevute nell'anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione; b) numero medio di progetti approvati e positivamente conclusi nell'anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione; risultati complessivi della sperimentazione per ciascuna tipologia di azione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-23;277#art-2