Capo IV
Art. 14
14 / 20Condizioni di ammissibilità
In vigore dal 18 mag 2011
1. L'ufficio verifica la regolare presentazione dei progetti pervenuti e li dichiara "non ammissibili a valutazione" in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) la domanda di finanziamento è pervenuta fuori termine;
b) la domanda di finanziamento non risulta sottoscritta dal proponente o dal suo legale rappresentante ovvero da altro soggetto specificamente autorizzato;
c) il soggetto proponente non è fra quelli finanziabili;
d) le azioni proposte non rientrano tra quelle ammissibili;
e) manca il piano finanziario redatto in base al modello proposto dall'ufficio e non è possibile operare un'esatta imputazione dei costi alle attività, nè valutare la congruità dei costi stessi;
f) per i progetti di cui all', comma 1, della legge, manca l'accordo contrattuale.
2. L'ufficio chiede l'integrazione della documentazione, da produrre nel termine perentorio di quindici giorni, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) non è possibile risalire con evidenza ai soggetti sottoscrittori dell'accordo contrattuale, purchè gli stessi risultino individuabili;
b) manca l'indicazione del CCNL o, in mancanza, dell'accordo aziendale applicato dal proponente;
c) manca la documentazione giustificativa (delega o atto costitutivo) che autorizza un soggetto diverso dal proponente alla sottoscrizione della domanda di finanziamento, del piano finanziario o dell'accordo contrattuale;
d) per i progetti di cui all', comma 3, della legge del presente decreto, manca documentazione relativa al reddito imponibile prodotto nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di finanziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-23;277#art-14