Art. 2 · Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali

Art. 2

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Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali

In vigore dal 29 gen 2011
1. I termini massimi di conclusione dei procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella A. 2. I termini massimi di conclusione dei procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella B.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-11-04;242#art-2